Art. 2.
(Autorizzazione).

      1. La domanda di autorizzazione alla apertura di una casa da gioco presentata da parte dei comuni indicati nella presente legge deve essere deliberata, entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore,

 

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dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, e deve essere inoltrata all'autorità competente al rilascio di cui al comma 2, corredata da una relazione illustrativa della rispondenza delle strutture e della vocazione turistica del relativo territorio sotto il profilo storico, ambientale ed economico.
      2. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministro dell'interno, d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.
      3. L'intesa di cui al comma 2 deve essere raggiunta entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data della richiesta del Ministro dell'interno, decorso inutilmente il quale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno ha durata trentennale. A domanda, può essere rinnovata per successivi periodi di dieci anni.
      5. Per le quattro case da gioco esistenti le autorizzazioni rinnovate, dopo la scadenza di quelle in corso, hanno la durata di cui al comma 4.